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COME FARE PER

Cos'è l'IMU

Descrizione:

IMU è l'acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23.

Ulteriori modifiche si sono avute con la legge di Stabilità 2014 che ha abolito l'Imu sulla prima casa, tranne alcune eccezioni.

Come Fare:
Chi paga l'IMU?


Dovrà essere pagato dai proprietari di immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

In particolare sono soggetti all'IMU:

1.Il proprietario    di immobili, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo;


2.i titolari di usufrutto, consistente nella facoltà di godere e usare il bene “come se ne fosse il proprietario”;


3.i titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell'immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia;


4.i titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l'immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia;


5.i titolari di superficie, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui;


6.i titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un  bene altrui con l’obbligo di migliorarlo e di  pagare un canone periodico;


7.l’ex coniuge    assegnatario  dell’immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di  matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione.


8.il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) per tutta la durata del contratto;


9.il concessionario    di aree demaniali ( es., il concessionario di uno stabilimento balneare).


L'Imu    con la legge di Stabilità 2014    non è più dovuta sulla prima casa    e relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/9    e A/8     per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro.

L'Imu    resta invece in vigore sulla seconda casa.

Immobili concessi in comodato gratuito: La Legge di Stabilità 2016 ha eliminato le impostazioni valide per gli anni precedenti che permettevano ai Comuni di introdurre a loro piacimento l'assimilazione degli immobili concessi in comodato gratuito all'abitazione principale. Dal 2016 queste abitazioni saranno soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per la nuova forma di comodato gratuito, il quale pero' prevede “solo” una riduzione del 50% della base imponibile.

Esenzioni IMU


Le esenzioni rimangono invariate rispetto al 2013, in relazione agli immobili equiparati all'abitazione principale  quali:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. (Dal 2016 l'assimilazione all'abitazione principale è estesa anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica)

- alloggi sociali

- casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato

- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia (e similari).

E' rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre ulteriori equiparazioni  all'abitazione principale.

Sono esenti i fabbricati rurali strumentali  di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011.

Terreni agricoli: Con la Legge di Stabilità 2016 è stata stabilità l' esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 che era stata introdotta per il 2015, per il 2016 è eliminata. E' inoltre eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

Documenti allegati:
File pdfCodici tributo IMU ed esempi di calcolo (94,92 KB)


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